Il credito d’imposta del 60% per i canoni di immobili ad uso non abitativo, negozi e botteghe.

ll 16 giugno 2020 i contribuenti potranno già utilizzare in compensazione nel modello F24 – utilizzando il codice tributo 6920 – il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio. I contribuenti potranno anche decidere di cedere il credito “in conto canone”, scalandolo cioè dall’ammontare dovuto, senza dover versare la somma per intero, ferma restando naturalmente l’accettazione da parte del locatore. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 2020, sulle modalità di utilizzo del bonus.

Bonus affitti a utilizzo immediato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6 giugno 2020, n. 14/E, che detta i primi chiarimenti sulle modalità di fruizione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda introdotto dall’art. 28 del decreto Rilancio.

 

Perimetro di applicazione

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, il legislatore ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

– con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019);

– che hanno subito nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (per coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale, i mesi da prendere a riferimento ai fini del credito d’imposta sono quelli relativi al pagamento dei canoni di aprile, maggio e giugno) una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente,

un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il credito d’imposta spetta:

– alle strutture alberghiere e agrituristiche, prescindendo dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.

– agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

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