Contributo a fondo perduto: invio della domanda dal 15 giugno

Con il provvedimento n. 0230439 del 10 giugno 2020 l’Agenzia delle Entrate ha infatti approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per la richiesta del contributo a fondo perduto ex art. 25 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020), destinato al ristoro dei soggetti che abbiano subito un calo del fatturato in dipendenza delle misure adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica.

Quando inviare l’istanza

La richiesta potrà essere effettuata a partire dal 15 giugno 2020 e fino al termine del 13 agosto 2020.

Nei medesimi termini è possibile presentare, in caso di errori, una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

A seguito della presentazione del modello il contribuente riceverà una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Entro 7 giorni lavorativi dalla data della ricevuta di presa in carico sarà recapitata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento ovvero lo scarto dell’istanza, con indicazione dei motivi del rigetto.

 

Chi può richiedere il contributo a fondo perduto

Possono beneficiare del contributo i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo (con esclusione dei professionisti) e di reddito agrario, titolari di partita IVA che, nel 2019, abbiano conseguito un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro e il cui ammontare di fatturato e dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La condizione relativa al calo del fatturato e dei corrispettivi non è richiesta per i soggetti che abbiano iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché per coloro che, alla data del 31 gennaio 2020, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da altri eventi calamitosi (delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

Chi non può richiedere il contributo a fondo perduto

Al riguardo il provvedimento specifica che il contributo spetta ai soggetti che abbiano iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020, escludendo di conseguenza coloro che abbiano aperto la partita IVA dopo il 30 aprile 2020.

Oltre ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, con riferimento ai soggetti esclusi dal contributo, la norma menziona:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza;

  • gli enti pubblici di cui all’art. 74 TUIR;

  • i soggetti di cui all’art. 162-bis TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);

  • i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. 18/2020.

Come inviare l’istanza

L’invio del modello va effettuato mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Come si calcola il contributo

Riguardo alle modalità di determinazione, il contributo è ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Più precisamente l’entità del contributo spetta nella misura del:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020;

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro;

  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.

Il contributo è in ogni caso riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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